CERTIFICAZIONE EGE

La figura di EGE “Esperto in Gestione dellEnergia”:


La figura professionale di “Tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia” è stata introdotta per la prima volta dall’art. 22 della Legge 308/1982, successivamente abrogato dalla Legge 10/91 che ha reintrodotto tale figura nell’art. 19.
Tale articolo obbliga le organizzazioni operanti nei settori industriale, civile, terziario e trasporti, con consumi di energia primaria superiori a 10.000 TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) per il settore industriale e 1.000 TEP per gli altri settori, a comunicare al Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato (MICA) il nominativo del suddetto tecnico.
Il Responsabile ha il compito di individuare le azioni, gli interventi e le procedure per promuovere l’uso razionale dell’energia, di predisporre i bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, di comunicare i dati richiesti dal MICA.
In seguito, il D. Lgs. 115/08 ha introdotto la figura dell’EGE come un “Soggetto che ha le conoscenze, l’esperienza e la capacità necessarie per gestire l’uso dell’energia in modo efficiente”.
Nel 2009 è stata pubblicata la norma UNI CEI 11339:2009, che definisce i requisiti generali e le procedure per la qualificazione della figura professionale di EGE che deve avere la capacità di coniugare conoscenze nel campo energetico ed ambientale con competenze gestionali, economiche-finanziarie e di comunicazione.

La figura dellEsperto in Gestione dell’Energia (EGE) è richiamata in più punti, sia dalla norma UNI CEI 11352:2010 (Società che forniscono servizi energetici, ESCO, ecc…), sia dalla norma UNI CEI 11352:2014 che l’ha sostituita, quale soggetto qualificato che, è in grado di assicurare la conformità alla norma relativamente ad alcuni requisiti obbligatori nell’ambito del processo di certificazione delle ESCO.
Parallelamente la figura del Responsabile (art. 19 della Legge 10/91), ha visto ampliare progressivamente compiti e competenze con:

  • la redazione dell’attestazione di verifica dell’applicazione (art. 28 Legge 10/91 per la P.A. allegato I comma 15 del D. Lgs. 192/05; comma 25 art. 4 del DPR 59/2009, per gli enti soggetti di cui al comma 1 art. 19 della Legge 10/91);
  • L’assunzione del ruolo di tecnico di controparte nei Contratti Servizio Energia degli Enti Pubblici sottoposti ad obbligo di nomina dell’Energy Manager (allegato II, punto 4, comma P) del D. Lgs. 115/08;
  • La possibilità di accedere autonomamente al meccanismo dei certificati Bianchi da parte dei soggetti obbligati (Art. 7 decreto 21/12 del 2007) o non (Art. 7, comma 1, lettera E) del decreto 28.12.2012 che nominano un Energy Manager.

Inoltre, per il Responsabile nominato, si è aggiunto l’obbligo di certificazione, in conformità alla norma UNI CEI 11339 entro due anni dall’entrata in vigore del D. Lgs. 102/14 (Art. 12 comma 5) ai fini della partecipazione al meccanismo dei certificati bianchi.
Il D. Lgs. 102/2014 (Art. 8, comma 2) ha previsto che, dopo due anni dalla sua entrata in vigore, le diagnosi energetiche devono essere eseguite da soggetti (EGE, ESCO, Auditor Energetici) certificati da organismi accreditati ai sensi del Regolamento comunitario 765/2008.